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Legge 25/03/1982 n. 94
Art. 21-quater. A valere sui fondi disponibili ai sensi dell'articolo 3, primo comma lettera q) , della legge 5 agosto 1978 n. 457 , per il quadriennio 1982-85, il CER č autorizzato a concedere all'Istituto autonomo case popolari di Agrigento la somma di lire dieci miliardi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base del programma di trasferimento del rione Addolorata del comune di Agrigento, da cedere in proprietā nei limiti di una sola unitā immobiliare ai sinistrati della frana di Agrigento del 19 luglio 1966, proprietari di immobili distrutti o dichiarati inagibili che hanno optato per le provvidenze previste dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974 n. 283 .
Art. 21-quinquies. Per le finalitā previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1978 n. 457, e nel rispetto delle modalitā ivi previste sono stanziati venti miliardi di lire a valere sui fondi di cui al terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto per il biennio 1982-83. Per il 1982 lo stanziamento č determinato in lire dieci miliardi .
Art. 22. All'onere di lire 495 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarā presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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